Sezione relativa agli oneri informativi per cittadini e imprese, come indicato all’art. 34, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013, sotto riportato:
Art.34 – Trasparenza degli oneri informativi
- I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generali adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
- Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all’art.7, commi 2 e 4, della Legge 11 novembre 2011, n.180.