Art. 42 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente
Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in
generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge
eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l’indicazione di
eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei
provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto
dall’amministrazione;
d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione
dei provvedimenti straordinari.
Non vi sono interventi in corso